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Ascensori e montacarichi

Verifiche periodiche e straordinarie ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99.

Scheda V-02
01PIANO
Scheda servizio

Ascensori e montacarichi

Scheda V-02

Il D.P.R. 162 del 30 aprile 1999, definito il Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio, si occupa di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell'ascensore.

Con Decreto del 12/06/2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A. a operare in qualità di Organismo Abilitato per il rilascio della marcatura CE degli ascensori ai sensi della Direttiva Ascensori 2014/33/UE.

In qualità di Organismo Notificato, ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A. è autorizzata a espletare le attività di verifica periodica e straordinaria di ascensori, piattaforme per disabili e montacarichi di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99.

Le modifiche del D.P.R. 214/2010

Il D.P.R. n. 214 del 5 ottobre 2010 ha modificato il D.P.R. 162/99 a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE (D.Lgs. 17/10) relativa alle macchine, che modifica la Direttiva 95/16/CE. L'entrata in vigore della nuova Direttiva Macchine ha reso necessaria l'applicazione di nuovi principi anche al settore delle macchine destinate al sollevamento di persone o cose, e quindi la parziale modifica della direttiva riguardante gli ascensori.

In sintesi, la definizione di «ascensore» è resa più generale con l'introduzione del termine «supporto del carico» al posto di «cabina»; la direttiva ascensori non si applica più agli ascensori da cantiere e, in generale, agli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ad eccezione di quelli in servizio privato e rispondenti alla definizione di ascensore di cui all'articolo 4 del D.P.R. 214/10, di seguito riportato.

Art. 4 (Modifiche all'art. 11 del D.P.R. 162/99): Art. 11, Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.

2. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:

  • per miniere e per navi;
  • aventi corsa inferiore a 2 m;
  • azionati a mano;
  • che non sono installati stabilmente;
  • che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

Le piattaforme elevatrici per disabili in servizio privato, essendo considerate apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s rispondenti alla definizione di ascensore, sono disciplinate dal D.P.R. 214/10 e non più dalla Circolare n. 157296 del 14 aprile 1997 del M.I.C.A. (piattaforme elevatrici per disabili).

Reclami

Per eventuali reclami inviare email a info@entecertificazioni.it e prendere visione del regolamento indicato tra i documenti per la relativa gestione.

Per approfondire: Verifiche periodiche degli ascensori, ogni quanti anni si fanno?

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