Chi amministra un condominio o gestisce un edificio con ascensore si pone presto la stessa domanda: ogni quanto va fatta la verifica e chi deve occuparsene? La risposta breve è che, per gli ascensori in servizio privato, il D.P.R. 162/1999 prevede una verifica periodica a cadenza biennale, affidata a un organismo abilitato. Vediamo cosa significa nella pratica, con la dovuta cautela sui casi particolari.
Verifica periodica biennale: cosa dice il D.P.R. 162/1999
Il D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 è il regolamento che disciplina la sicurezza degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato. Tra gli obblighi in capo al proprietario o all'amministratore c'è quello di affidare le verifiche periodiche, con cadenza biennale, a un ente abilitato dal Ministero competente. La verifica è eseguita da un tecnico qualificato, in genere un ingegnere iscritto all'albo, che opera per conto dell'organismo.
La periodicità si riferisce alla verifica di terza parte. Non va confusa con la manutenzione, che resta un obbligo distinto e continuativo.
Cosa si controlla durante la verifica
La verifica periodica serve ad accertare tre cose, in sintesi:
- che tutte le parti da cui dipende la sicurezza di esercizio siano in condizioni di efficienza;
- che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente;
- che si sia ottemperato alle eventuali prescrizioni impartite in verifiche precedenti.
Durante la visita l'ispettore ha bisogno del libretto dell'impianto, che deve quindi essere reperibile e aggiornato. Un'impostazione ordinata della documentazione riduce i tempi e gli imprevisti il giorno del sopralluogo.
Verifica periodica, manutenzione, verifica straordinaria: tre cose diverse
Manutenzione
La manutenzione è svolta da una ditta abilitata e riguarda l'efficienza ordinaria dell'impianto. L'obbligo di far effettuare regolari manutenzioni resta in capo al proprietario o all'amministratore: la periodicità concreta dipende dal contratto e dalle indicazioni del costruttore.
Verifica periodica
È il controllo di terza parte, a cadenza biennale, di cui abbiamo parlato. Non sostituisce la manutenzione e non è sostituita da essa.
Verifica straordinaria
La verifica straordinaria interviene al di fuori della cadenza ordinaria, in presenza di eventi specifici. Secondo quanto previsto dal regolamento, è richiesta ad esempio:
- dopo modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione;
- dopo una verifica periodica con esito negativo;
- dopo un incidente di notevole importanza, anche se non seguito da infortunio;
- in caso di tardiva messa in esercizio.
Messa in esercizio e numero di matricola
Prima ancora delle verifiche periodiche c'è la messa in esercizio. Il proprietario o l'amministratore comunica la messa in esercizio al Comune entro 60 giorni dalla dichiarazione di conformità dell'installatore; l'ufficio comunale assegna quindi all'impianto un numero di matricola. È un passaggio formale che vale la pena controllare sugli impianti di cui si eredita la gestione: se manca, va regolarizzato.
Piattaforme elevatrici e servoscala
La stessa logica di verifica periodica e straordinaria si applica, nei termini indicati dal regolamento, anche alle piattaforme elevatrici per disabili e ai servoscala installati in edifici in servizio privato. Chi ne ha in gestione farebbe bene a includerli nello scadenzario degli impianti da verificare.
Casi particolari: attenzione al campo di applicazione
Il regolamento definisce un proprio ambito di applicazione, modificato nel 2010 dal D.P.R. 214. Restano fuori, per esempio, gli impianti per miniere e navi, quelli con corsa inferiore a 2 metri, quelli azionati a mano, quelli non installati stabilmente e i montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg. Gli ascensori da cantiere seguono altre regole. Se l'impianto che gestisci ha caratteristiche particolari, non fermarti a una regola generale: fai verificare il caso a un professionista.
Nota di cautela: questo articolo ha finalità informativa e riassume principi generali. Non sostituisce la lettura del testo vigente del D.P.R. 162/1999 e delle successive modifiche, né una valutazione tecnica sul singolo impianto.
Chi risponde in caso di incidente
L'amministratore di condominio, in quanto custode dell'impianto, può essere chiamato a rispondere dei danni causati da un malfunzionamento, sul piano civile e, nei casi più gravi, anche penale. Per questo disporre di verifiche eseguite nei termini, di un libretto aggiornato e di manutenzioni documentate è anche una forma di tutela.
Una breve checklist operativa
- Controlla che esista il numero di matricola e la comunicazione di messa in esercizio.
- Inserisci la data dell'ultima verifica periodica nello scadenzario e pianifica la successiva con il giusto anticipo.
- Verifica che il libretto dell'impianto sia aggiornato e reperibile.
- Conserva i verbali e dai seguito alle prescrizioni eventualmente indicate.
- Mantieni attivo un contratto di manutenzione con ditta abilitata.
Conclusione
La verifica biennale è il perno della sicurezza condominiale sugli ascensori, ma funziona davvero solo se inserita in un sistema ordinato: manutenzione regolare, documenti in ordine, scadenze presidiate. Ente Certificazioni S.p.A. svolge verifiche periodiche e straordinarie su ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili: trovi i dettagli nella pagina Ascensori e montacarichi e il percorso dedicato agli amministratori in Condominio in sicurezza.
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