L'impianto di messa a terra è uno di quegli elementi che nessuno vede ma da cui dipende la sicurezza elettrica di un luogo di lavoro. Il D.P.R. 462/2001 ne disciplina la messa in servizio, l'omologazione e le verifiche. In questo articolo riassumiamo le regole di base, senza sostituirci al testo di legge né a una valutazione tecnica sul singolo impianto.
A cosa serve il D.P.R. 462/2001
Il decreto semplifica il procedimento di denuncia degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Riguarda i luoghi in cui almeno una persona presta lavoro dipendente e si rivolge in primo luogo ai datori di lavoro, ma coinvolge anche proprietari e amministratori di edifici con parti comuni dotate di impianti elettrici.
Il decreto ha introdotto una novità importante: oltre agli enti pubblici, anche organismi privati autorizzati possono eseguire le verifiche periodiche e straordinarie.
Omologazione: dichiarazione di conformità e invio
L'omologazione dell'impianto si considera acquisita dopo l'invio della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore. L'invio va fatto entro 30 giorni dalla messa in esercizio ai soggetti pubblici competenti (INAIL e ASL o ARPA) oppure, dove presente, allo Sportello unico per le attività produttive.
Nella pratica si incontrano tre situazioni documentali diverse:
- Dichiarazione di conformità per gli impianti installati dopo il 13 marzo 1990;
- Dichiarazione di rispondenza per impianti realizzati tra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008 privi di dichiarazione di conformità;
- Progetto redatto da tecnico abilitato, obbligatorio se la potenza installata supera i 6 kW o se l'attività servita è soggetta a prevenzione incendi.
Ogni quanto si verifica: due anni o cinque anni
La periodicità dipende dal tipo di luogo. Le verifiche periodiche si eseguono:
- ogni due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri, nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (per esempio le attività soggette al certificato di prevenzione incendi) e per gli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione;
- ogni cinque anni negli altri casi.
Il rispetto di queste scadenze è responsabilità del datore di lavoro. Il datore può scegliere se rivolgersi all'ente pubblico (ASL o ARPA) oppure a un organismo di ispezione privato abilitato dal Ministero competente.
E nel condominio?
Anche gli impianti di messa a terra delle parti comuni sono interessati. Nel caso condominiale la verifica ha cadenza biennale quando l'edificio ospita attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, elencate nell'allegato 1 del D.P.R. 151/2011: per esempio una centrale termica con potenza superiore a 116 kW, autorimesse coperte oltre i 300 mq o edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 metri. Negli altri casi la cadenza è quinquennale. L'obbligo di sottoporre gli impianti a verifica periodica ricade sull'amministratore.
Verifiche straordinarie
Oltre alla cadenza ordinaria, esistono tre situazioni che richiedono una verifica straordinaria, eseguita da ASL/ARPA o da un organismo privato autorizzato:
- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto;
- richiesta del datore di lavoro.
Manutenzione e documentazione
La verifica periodica non esaurisce gli obblighi: l'impianto va mantenuto in efficienza con regolari manutenzioni, e il datore di lavoro dovrebbe conservare in modo ordinato dichiarazioni, progetto se previsto, verbali di verifica e interventi eseguiti. In caso di controllo o infortunio, la qualità di questo fascicolo fa spesso la differenza.
Errori frequenti da evitare
- Considerare valida «per sempre» la dichiarazione dell'installatore, senza pianificare le verifiche.
- Non sapere se l'attività rientri tra quelle a maggior rischio in caso d'incendio, e quindi nella cadenza biennale.
- Rimandare una verifica dopo modifiche rilevanti all'impianto.
- Dimenticare di aggiornare lo scadenzario quando cambia la destinazione d'uso dei locali.
Nota di cautela: i riferimenti normativi sono richiamati in forma sintetica; in caso di dubbio conviene far valutare la situazione a un tecnico abilitato.
Come prepararsi alla verifica
Il giorno del sopralluogo l'ispettore avrà bisogno di documenti e di accesso ai punti dell'impianto: quadri elettrici, dispersori accessibili, collegamenti equipotenziali. Prepara in anticipo la dichiarazione di conformità o di rispondenza, il progetto se previsto, i verbali delle verifiche precedenti e l'elenco delle modifiche apportate nel tempo. Individua una persona di riferimento in grado di accompagnare il tecnico e di rispondere sulle caratteristiche dei locali. Una verifica preparata bene richiede meno tempo e riduce il rischio di dover ripetere il sopralluogo.
Conclusione
Una messa a terra efficiente e verificata nei tempi è una condizione di base per lavorare in sicurezza. Ente Certificazioni S.p.A. opera come organismo abilitato per le verifiche sugli impianti di messa a terra: leggi la pagina Impianti di messa a terra oppure, se gestisci un edificio, Condominio in sicurezza: messe a terra.
Hai un dubbio sul tuo caso specifico?
Ogni impianto e ogni attività hanno le proprie particolarità. Scrivici dalla pagina Contatti: ti rispondiamo entro cinque giorni lavorativi e ti indichiamo il servizio più adatto.
Vai ai contattiAltri contenuti su questo tema: archivio della categoria · scheda tecnica · domande frequenti · glossario.



