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Verifiche impianti ascensori in condominio

D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.: verifiche periodiche biennali e verifiche straordinarie.

Scheda C-02
01PIANO
Scheda servizio

Verifiche impianti ascensori in condominio

Scheda C-02

Per verificare la corretta funzionalità dell'ascensore, in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 162/99 ss.mm.ii., l'Amministratore di condominio deve obbligatoriamente affidare l'incarico a un ente abilitato, come «Ente Certificazioni S.p.A.», al fine di programmare le verifiche con periodicità biennale, che saranno effettuate da un ingegnere iscritto all'albo e regolarmente abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Presentazione del servizio

I principali obblighi relativi alla sicurezza condominiale sugli impianti ascensori, che l'Amministratore/Proprietario deve intraprendere per assicurarsi una completa copertura dal punto di vista della responsabilità civile e penale, sono regolamentati dal D.P.R. 162 del 30.04.1999 e ss.mm.ii. e sono:

  • messa in esercizio dell'ascensore (art. 12 del D.P.R. 162/99 ss.mm.ii.): per poter esercire l'ascensore, l'amministratore/proprietario deve comunicare la messa in esercizio al comune competente entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'installatore; l'ufficio competente del comune assegnerà quindi all'impianto un numero di matricola;
  • affidamento dell'effettuazione delle verifiche periodiche biennali agli Organismi Abilitati (art. 13 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.): la verifica periodica è diretta ad accertare se tutte le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche;
  • verifica straordinaria da parte di Organismi Abilitati (art. 14 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.): la verifica straordinaria è diretta ad accertare la conformità dell'ascensore in seguito a modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione (così come definite al punto i, comma 1, art. 2 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.), in seguito a verbale di verifica periodica con esito negativo, in seguito a un incidente di notevole importanza, anche se non seguito da un infortunio, e per tardiva messa in esercizio;
  • deve far effettuare regolari manutenzioni all'impianto (art. 13 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.);
  • deve assicurare la disponibilità del libretto dell'impianto in fase di verifica (art. 16 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.).
Responsabilità civile e penale

L'Amministratore di condominio è tenuto alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle parti comuni ed è direttamente responsabile in caso di incidenti, tenuto a rispondere personalmente delle conseguenze. La responsabilità è di duplice tipo: civile e penale. Civile perché, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., egli quale «custode» per legge dell'impianto in questione si presume responsabile dei danni che esso eventualmente procura. A quella di natura civile si aggiunge (o si sostituisce) poi una responsabilità di tipo penale: gli eventi infortunistici derivanti dall'uso dell'ascensore possono infatti assumere rilievi penali, di cui risponderà, ai sensi dell'art. 40 cod. pen., proprio l'Amministratore, in quanto «tenuto a impedire l'evento».

Per approfondire: Verifiche periodiche degli ascensori, ogni quanti anni si fanno? · La checklist dell'amministratore

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