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Attrezzature di lavoro

Verifiche ispettive su apparecchi di sollevamento e attrezzature a pressione, art. 71 del D.Lgs. 81/08.

Scheda V-01
01PIANO
Scheda servizio

Attrezzature di lavoro

Scheda V-01

Apparecchi di sollevamento e attrezzature a pressione

ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A., in qualità di ente abilitato ai sensi dell'art. 71 c. 11-12-13 del Testo Unico 81/08 e s.m., presente nell'elenco dei soggetti privati abilitati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è in grado di effettuare verifiche ispettive sulle attrezzature di lavoro (apparecchi di sollevamento e attrezzature a pressione) di cui all'allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.

Inoltre, in qualità di ente esperto, è in grado di effettuare verifiche volontarie per la definizione dello stato di efficienza e manutenzione delle attrezzature di lavoro.

Si riportano di seguito, a titolo semplificativo e non esaustivo, gli apparecchi di sollevamento e le attrezzature a pressione che il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere in efficienza a mezzo di opportuna manutenzione.

Apparecchi di sollevamento

  • Scale aeree a inclinazione variabile;
  • Ponti sviluppabili;
  • Ponti sospesi muniti di argano;
  • Argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
  • Idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 cm;
  • Gru e altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, quali: gru a torre, a portale, a cavalletto, a bandiera, a bicicletta, su autocarro, autogru, argani, paranchi e relativi carrelli, derrick, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali;
  • Ascensori e montacarichi da cantiere;
  • Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne.

Attrezzature a pressione

  • Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar;
  • Generatori di vapor d'acqua;
  • Generatori di acqua surriscaldata;
  • Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi;
  • Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità dei focolari superiore a 116 kW.

Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)

Il Decreto 81/08 e s.m. elenca norme specifiche riguardanti sia i lavori in quota sia gli apparecchi di sollevamento di cose e di persone, quali gru edili, autogru e piattaforme aeree. Il legislatore si è anche preoccupato di individuare dei corsi per i «lavoratori addetti a lavori in quota» e per le attrezzature di lavoro di sollevamento di cose e/o persone. In caso di incidente le autorità competenti valuteranno:

  • se il lavoratore ha avuto una specifica formazione e addestramento sull'uso di attrezzature con le quali ha eseguito lavorazioni in quota;
  • se il datore di lavoro abbia fatto non solo il minimo imposto espressamente dalla legge, ma tutto quello che poteva fare per prevenire gli incidenti.

Il datore di lavoro dovrà preoccuparsi quindi di formare ad affrontare le situazioni di rischio per evitare gli incidenti ragionevolmente prevedibili, dimostrandolo con una formazione e un addestramento registrati e documentati da esperti. ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A. è un ente esperto per la formazione e l'addestramento all'uso delle attrezzature di sollevamento di persone e/o cose.

Gli articoli del Testo Unico che determinano l'obbligo della formazione specifica per i «lavoratori addetti a lavori in quota» e per l'utilizzo di attrezzature di lavoro di sollevamento di cose e persone sono, in sequenza, l'art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente, tra cui l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui all'art. 37) e la Sezione IV (formazione, informazione e addestramento).

Per approfondire: Attrezzature di lavoro, quali verifiche periodiche e chi le esegue.

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