Gru, carrelli, piattaforme, recipienti in pressione: molte attrezzature usate ogni giorno nei luoghi di lavoro sono soggette a verifiche periodiche obbligatorie. Il riferimento è il D.Lgs. 81/2008, in particolare l'art. 71 e l'allegato VII. Questo articolo aiuta a orientarsi, ricordando che la valutazione del caso concreto spetta sempre a un professionista.
Il principio: l'attrezzatura deve restare sicura nel tempo
Il D.Lgs. 81/2008 (Titolo III) pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di mettere a disposizione attrezzature idonee e di mantenerle in efficienza a mezzo di una manutenzione adeguata. Per alcune categorie, individuate nell'allegato VII, a questo si aggiunge l'obbligo di sottoporle a verifiche periodiche eseguite da soggetti qualificati. La logica è semplice: più l'attrezzatura è rischiosa, più il controllo deve essere indipendente.
Quali attrezzature rientrano
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le attrezzature soggette a verifica gli apparecchi di sollevamento e le attrezzature a pressione.
Apparecchi di sollevamento
- scale aeree a inclinazione variabile e ponti sviluppabili;
- ponti sospesi muniti di argano e relativi argani;
- gru e altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg (gru a torre, a portale, su autocarro, autogru, argani, paranchi), esclusi quelli azionati a mano o già soggetti a disposizioni speciali;
- ascensori e montacarichi da cantiere;
- piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;
- idroestrattori a forza centrifuga con paniere di diametro esterno superiore a 50 cm.
Attrezzature a pressione
- recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar;
- generatori di vapore d'acqua e di acqua surriscaldata;
- tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi;
- generatori di calore alimentati da combustibile per impianti centrali di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con potenzialità dei focolari superiore a 116 kW.
Chi esegue le verifiche
La normativa individua soggetti pubblici e soggetti privati abilitati con decreto ministeriale. Un ente abilitato ai sensi dell'art. 71, commi 11, 12 e 13, presente nell'elenco dei soggetti privati abilitati dal Ministero del Lavoro, può effettuare le verifiche ispettive sulle attrezzature dell'allegato VII. La periodicità varia per tipologia di attrezzatura e la distinzione fra prima verifica e verifiche successive influisce su chi è competente: per questo conviene sempre un controllo puntuale sul proprio caso.
Verifica obbligatoria e verifica volontaria
Esiste anche un livello volontario. Un ente esperto può eseguire verifiche per definire lo stato di efficienza e di manutenzione di attrezzature anche non soggette all'obbligo di legge: utile prima di un acquisto di usato, di un subentro in un'azienda o di una revisione dei processi di manutenzione.
Informazione, formazione e addestramento
La verifica tecnica non basta se chi usa l'attrezzatura non è formato. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori incaricati informazione, istruzioni, formazione e addestramento adeguati, in particolare per le attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari. Dopo un incidente, le autorità valutano proprio se il lavoratore aveva ricevuto una formazione specifica e se il datore di lavoro ha fatto tutto ciò che poteva per prevenire eventi ragionevolmente prevedibili, non solo il minimo richiesto.
Esempi tipici sono la formazione per operatori di gru a torre, su autocarro o mobili, di piattaforme aeree, di carrelli e per il montaggio e smontaggio di ponteggi.
Come organizzarsi: una traccia pratica
- Fai un elenco delle attrezzature presenti e verifica quali ricadono nell'allegato VII.
- Per ciascuna, annota matricola, ultima verifica e scadenza successiva.
- Pianifica le verifiche con anticipo e conserva i verbali.
- Registra manutenzioni e interventi, così da avere uno storico ordinato.
- Collega lo scadenzario alla formazione degli operatori incaricati.
Nota di cautela: le liste riportate sono esemplificative; valgono sempre le disposizioni vigenti e le caratteristiche tecniche del singolo apparecchio.
Domande frequenti
Una gru piccola può non essere soggetta a verifica?
Dipende dalla portata e dalla tipologia: per le gru e gli altri apparecchi di sollevamento la soglia citata nell'allegato VII è di 200 kg, con alcune esclusioni. Verifica sempre la voce specifica.
La verifica periodica sostituisce la manutenzione?
No. La manutenzione garantisce l'efficienza quotidiana, la verifica periodica è un controllo indipendente che accerta il mantenimento dei requisiti di sicurezza. Le due attività si completano.
Cosa succede se l'attrezzatura non supera la verifica?
Il verbale indica le carenze. Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza prima di tornare a usarla.
Conclusione
Verifiche periodiche, manutenzione e formazione sono tre parti dello stesso sistema di prevenzione. Ente Certificazioni S.p.A. opera come ente abilitato e come ente esperto per le attrezzature di lavoro: scopri i dettagli nella pagina Attrezzature di lavoro e l'offerta formativa nella sezione Formazione.
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