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Piattaforme per disabili

Piattaforme elevatrici per disabili in servizio privato: verifiche periodiche e straordinarie.

Scheda V-04
01PIANO
Scheda servizio

Piattaforme per disabili

Scheda V-04

Il D.P.R. 162 del 30 aprile 1999, definito il Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio, si occupa di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell'ascensore.

Con Decreto 03/08/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 31/08/2010, il Ministero ha autorizzato ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A. a operare in qualità di Organismo Notificato per il rilascio della marcatura CE degli ascensori e dei componenti di sicurezza ai sensi della Direttiva Ascensori 95/16/CE.

In qualità di Organismo Notificato, ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A. è autorizzata a espletare le attività di verifica periodica e straordinaria di ascensori, piattaforme per disabili e montacarichi di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99.

Le modifiche del D.P.R. 214/2010

Il D.P.R. n. 214 del 5 ottobre 2010 ha modificato il D.P.R. 162/99 a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, che modifica la Direttiva 95/16/CE. La definizione di «ascensore» è resa più generale con l'introduzione del termine «supporto del carico» al posto di «cabina»; la direttiva ascensori non si applica più agli ascensori da cantiere e, in generale, agli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ad eccezione di quelli in servizio privato e rispondenti alla definizione di ascensore di cui all'articolo 4 del D.P.R. 214/10.

Art. 11 D.P.R. 162/99, Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.

2. Non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/s: per miniere e per navi; aventi corsa inferiore a 2 m; azionati a mano; non installati stabilmente; montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

Le piattaforme elevatrici per disabili in servizio privato, essendo considerate apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s rispondenti alla definizione di ascensore, sono disciplinate dal D.P.R. 214/10 e non più dalla Circolare n. 157296 del 14 aprile 1997 del M.I.C.A.

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